Art. 1 – Costituzione
1.1
È costituita ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e con i principi ispiratori del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “EUROPASSIONE PER L’ITALIA”.
1.2
Europassione per l’Italia è una Associazione costituita nel 2004. Riunisce le Associazioni e gruppi italiani che realizzano i Riti della Settimana Santa e in particolare le Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo sia in forma teatrale che processionale.
1.3
L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1.4
Europassione per l’Italia potrà essere parte attiva delle istanze dei singoli Sodalizi italiani che aderiscono a Europassion – Passio Domini in Europe, con sede a Roma. Dagli anni Settanta le Associazioni che in Europa mettono in scena le Sacre Rappresentazioni del Venerdì Santo e i Riti della Settimana Santa dialogano tra loro con l’obiettivo di salvaguardare valorizzare e promuovere questa manifestazione. Molte Associazioni italiane aderiscono a Europassion, condividendone lo Statuto. Europassione per l’Italia esprime al suo interno, come da Regolamento elettorale, i candidati da proporre per la composizione del Consiglio Direttivo di Europassion.
1.5
L’Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di Associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad Enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese Associazioni locali, nazionali e internazionali, garantendo la propria collaborazione.
1.6 Europassione per l’Italia si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
TITOLO II
SEDE – DURATA
Art. 2 – Sede
2.1 Europassione per l’Italia ha sede legale in Roma in via Ulisse Aldrovandi 16.


2.2 L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale dell’Associazione, nonché l’istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Direttivo Nazionale.
2.3 La sede operativa/amministrativa viene stabilita nella città di residenza del Presidente dell’Associazione pro tempore. La scelta di definire, in via permanente, la sede amministrativa può essere fatta con la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Con la stessa modalità possono essere inoltre istituite o soppresse sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
2.4 Il logo di Europassione per l’Italia è di esclusiva titolarità dell’Associazione e potrà essere utilizzato esclusivamente dall’Associazione stessa, dalle proprie strutture periferiche, dalle Associazioni aderenti. È fatto obbligo alle Associazioni aderenti, in regola con tutte le prescrizioni stabilite dal presente Statuto per avere e mantenere la qualifica di Socio, di utilizzare il logo di Europassione per l’Italia per tutte le loro comunicazioni esterne relative alla Sacra Rappresentazione e alle manifestazioni ad essa collegate.
2.5 Europassione per l’Italia potrà concedere a terzi l’uso del logo e del nome “Europassione per l’Italia” per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto su iniziativa del Presidente o con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati.
Art. 4 – Scopi e finalità
4.1 Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
4.2 L’Associazione ha lo scopo di creare e sviluppare vincoli culturali, filantropici e conviviali fra tutte le Associazioni e gruppi che organizzano rappresentazioni e processioni sul tema della Passione di Cristo; promuovere e organizzare tutte le forme di teatro religioso o di rappresentazioni sacre; organizzare, attraverso tutte le opportune iniziative, l’amicizia e la solidarietà tra le Associazioni con queste finalità, supportare e promuovere le attività dei singoli Sodalizi.
Art. 5 – Attività
5.1 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo


culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale l’Associazione svolge in via esclusiva e principale, in favore di associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale:
a)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c)
educazione, istruzione e formazione;
d)
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
5.2 L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
a) la riproposizione della vita e del pensiero di Cristo attraverso la Rappresentazione della Passione;
b) creazione e sviluppo di rapporti culturali, filantropici tra tutti i Sodalizi aderenti ad Europassione per l’Italia ed i loro membri, senza gerarchia alcuna;
c) tematizzazione delle domande fondamentali circa l’interpretazione della Passione di Cristo, discuterle, scambiandosi le relative esperienze;
d) promozione di tutte le forme di teatro religioso o Sacre Rappresentazioni, tra cui, la manifestazione più significativa, la Passione di Cristo, valorizzando allo stesso tempo i Riti della Settimana Santa;
e) organizzazione di iniziative al fine di rafforzare i legami di amicizia e solidarietà tra tutti i Sodalizi aderenti ad Europassione per l’Italia e attivazione di forme concrete di solidarietà;
f) promozione della ricerca storica sulle Sacre Rappresentazioni in Italia, raccolta e catalogazione del materiale pervenuto relativo alle Rappresentazioni Sacre con lo scopo di creare un Centro di documentazione;
g) istituzione di premi e borse di studio per attività svolte in ambito delle tradizioni relative alle Sacre rappresentazioni e Riti Processionali;
h) promozione della collaborazione tra Enti Pubblici, del Terzo Settore e Privati per la co-programmazione e la co-progettazione delle politiche culturali e sociali;
i) promozione della costituzione di Reti e patti di collaborazione tra Enti Pubblici e Privati in ambito culturale e sociale;
l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
m) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
n) attuazione, anche direttamente, di iniziative per la promozione e la valorizzazione in Italia degli eventi della Settimana Santa di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica;
o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.


5.3 Europassione per l’Italia svolgerà, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e degli associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali:
1.
coordinamento dei Sodalizi aderenti;
2.
coordinamento degli Organi Periferici;
3.
rappresentanza nei confronti degli Organi istituzionali e comunque di tutte le realtà che operano a livello locale, nazionale ed internazionale;
4.
monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al loro impatto sociale;
5.
promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e nei confronti degli enti associati;
5.4 Inoltre, effettuerà:
a) tutela degli interessi dei propri associati;
b) l’informazione e la consulenza alle Associate, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici;
c) la formazione di dirigenti, associati ed operatori di Europassione per l’Italia nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
d) la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche nazionali e comunitarie;
e) informazione, consulenza e promozione delle manifestazioni dei riti della Settimana Santa;
f) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati;
5.5 L’Associazione può inoltre svolgere, attività diverse da quelle di interesse generale sopra
indicate a condizione che esse siano secondarie e strumentali agli scopi ed alle finalità di cui all’art. 4 del presente Statuto. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
5.6 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, valutando e concordando gli eventuali casi di sovrapposizione con le realtà locali, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5.7 L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
5.8 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
5.9 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsati dall’Associazione tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente approvate nel Bilancio di Previsione, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5.10 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5.11 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5.12 L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari.
5.13 L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 6 – Associati
6.1 Sono ammessi a far parte dell’Associazione, definiti nel presente Statuto come Sodalizi, tutte le Associazioni anche non facenti parte degli Enti del Terzo Settore, organismi pubblici e privati, organizzazioni non lucrative le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Le
Associazioni e gli altri Enti associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente, Rappresentante Legale ovvero da altro soggetto da essi stessi delegato.
6.2 Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Nazionale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
6.3 Possono aderire a Europassione per l’Italia tutti i Sodalizi che ne fanno richiesta e rispondano ai seguenti requisiti:

  • possedere uno Statuto associativo, o documento equipollente, regolarmente registrato a norma di legge nel quale sono riportate le finalità congruenti con quelle dell’Associazione Internazionale Europassion e Europassione per l’Italia, nel quale si evince l’ispirazione al volontariato l’assenza di scopo di lucro;
  • dimostrare attraverso la documentazione di interpretare autenticamente la Passione di Cristo, di rappresentarla attraverso forme di teatro religioso e riti processionali, Sacra Rappresentazione;
  • evidenziare contenuti culturali, ancorati saldamente alla storia, alla tradizione, al folklore e alla fantasia popolare locale.
    6.4 Per i Sodalizi non formalmente costituiti fanno fede le autodichiarazioni in merito alla consistenza del gruppo e alla persona di riferimento supportate dalla documentazione che Europassione chiederà.
    6.5 Sono associate le Associazioni o gli Enti regolarmente costituiti che si iscrivono versando la quota fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo i tempi e le modalità dallo stesso definite. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla domanda, sentito il parere degli Organi Periferici di competenza e dopo il sopralluogo presso l’Associazione richiedente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, nel libro degli associati.
    6.6 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo Nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
    Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
    7.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
    7.2 L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
    7.3 L’adesione dell’Associazione o Ente, riguardo la manifestazione della Sacra Rappresentazione e dei Riti della Settimana Santa, ad altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghe a quelle di Europassione per l’Italia non è consentita, a pena di esclusione.
    7.4 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere alle cariche sociali.
    7.5 Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
    7.6 Gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
    7.7 Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti nel bilancio di previsione approvato dall’Assemblea.
    7.8 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
    Art. 8 – Perdita della qualità di associato
    8.1 La qualità di associato si perde per:
    a. Estinzione o scioglimento dell’ente associato. L’estinzione giuridica di una Associazione o Ente deve essere accertata da un componente il Consiglio Direttivo Nazionale che ne dà comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni.
    b. Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
    c. Esclusione. L’esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione adottata con voto segreto e con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, sentito anche l’Organo Periferico di competenza, consentendo comunque all’associato la facoltà di replica.
    L’esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:
  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi di Europassione per l’Italia;
  • senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale e/o di ulteriori contributi deliberati, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere di effettuare un ulteriore invito al Socio ad adempiere alle sue obbligazioni: qualora anche tale invito sia rimasto infruttuoso, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare l’esclusione;
  • svolga attività contraria agli interessi di Europassione per l’Italia, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
  • il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere motivato e comunicato all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
    comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contradditorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
    Art 9 – Quota associativa
    9.1 I Soci devono corrispondere, entro il termine del 30 marzo la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
    9.2 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
    Art 10 – Patrimonio e risorse economiche
    10.1 Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    10.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  • quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  • finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività;
  • erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione;
  • ogni altro provento e/o entrata derivante da attività diverse.
    10.3 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni Anno.
  • al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio (Consuntivo e Preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il Bilancio Consuntivo è consultabile online su richiesta dei singoli associati, almeno otto giorni prima dell’Assemblea.
  • è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • è fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio di Europassione per l’Italia devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria, da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
    TITOLO III
    ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
    Art. 11 – Organi dell’Associazione
    11.1 Gli Organi dell’Associazione sono:
    I. L’Assemblea Nazionale;
    II. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
    III. Il Presidente Nazionale;
    IV. Gli Organi Periferici
    V. Organo di controllo (eventuale)
    VI. Il Presidente Onorario
    11.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale con esclusione della carica onorifica che è da intendersi a vita
    Art. 12 – Assemblea degli Associati
    12.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i Soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
    12.2 L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei componenti, ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea può essere prorogata di 60 giorni per comprovati ed evidenti motivi.
    12.3 La convocazione dell’Assemblea è pubblicata sul sito dell’Associazione ed inoltrata agli associati in forma elettronica e deve contenere la data, l’orario della prima e seconda convocazione: qualora nella convocazione iniziale non sia stato riportato l’ordine del
    giorno, questo deve essere, con le stesse modalità della convocazione, reso pubblico agli associati. L’Assemblea in seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione ma con ora differente. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
    12.4 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o dal Vice Presidente (ove previsto) più anziano come membro del Consiglio Direttivo Nazionale e, a parità di anzianità, dal Vice Presidente più anziano per età o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
    12.5 L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni organizzazione aderente all’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
    12.6 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, qualora non sia espressamente richiesto il voto a scrutinio segreto, si può procedere per alzata di mano, per acclamazione.
    12.7 Qualora non sia espressamente indicato nella convocazione le Assemblee saranno svolte esclusivamente in presenza: in casi eccezionali, con comunicazione specifica, il Consiglio Direttivo Nazionale può derogare da tale prescrizione. Gli associati qualora previsto dalla convocazione potranno intervenire in Assemblea con mezzi di telecomunicazione e/o audio conferenza, ovvero esprimere il proprio voto in forma elettronica.
    12.8 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
    12.9 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.
    I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non possono ricevere deleghe.
    Art. 13 – Assemblea ordinaria degli Associati
    13.1 L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio e per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori questi non votano.
    13.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
    13.3 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
    13.4 L’Assemblea ordinaria:
    a. approva il Bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e la relazione di missione;
    b. approva il Bilancio Preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
    c. delinea, esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
    d. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    e. elegge i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    f. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
    g. elegge e revoca i componenti dell’Organo di Controllo, (se previsto);
    h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    i. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    j. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    k. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    l. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale ed attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
    n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati nonché su eventuali ricorsi del socio a seguito della sua esclusione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
    o. delega il Consiglio Direttivo Nazionale a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
    13.5 La sintesi delle deliberazioni assembleari su richiesta dei singoli associati saranno messe a disposizione. Le deliberazioni assembleari saranno inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura della Segreteria.
    13.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale può invitare qualsiasi persona come osservatore o consulente a tutta o parte dell’Assemblea Generale
    Art. 14 – Assemblea straordinaria degli Associati
    14.1 La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art.12
    14.2 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
    14.3 L’Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
    Art. 15 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale
    15.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
    15.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea degli associati e la sua composizione è sempre in numero dispari.
    15.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, scelti tra i rappresentanti degli associati, in rapporto al numero delle Associazioni presenti negli Organismi Periferici salvaguardando il diritto di rappresentanza e secondo le norme del Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo Nazionale.
    15.4 I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
    Se
    vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto i non eletti che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
    15.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Tesoriere ed eventuali altre deleghe scegliendo tra i propri membri: altri incarichi quali Segretario e altri ruoli che possono variare e delinearsi nel tempo a seguito di specifiche competenze possono essere attribuite a soggetti che non risultano eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, fermo restando che questi potranno partecipare al Consiglio senza diritto di voto e la loro nomina verrà comunicata alla prima Assemblea.
    15.6 I Coordinatori degli Organi Periferici possono essere scelti tra soggetti non eletti. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
    15.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: l’ammontare massimo di eventuali rimborsi spese dovranno essere stabiliti nel Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea.
    Art. 16 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale
    16.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno quattro volte per ogni esercizio, per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e all’eventuale Preventivo e documenti ad essi collegati,
    da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
    16.2 L’avviso di convocazione deve avvenire 30 giorni prima delle data fissata per le sedute in presenza. La convocazione per le sedute on-line è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. Per la convocazione e la riunione il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale degli strumenti informatici quali mail e videoconferenze.
    16.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
    16.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
    Art. 17 – Attribuzione del Consiglio Direttivo Nazionale
    Il Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
    a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    b. redige e presenta all’Assemblea il Bilancio d’esercizio e la Relazione di missione;
    c. redige il Bilancio Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    d. redige l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    e. redige l’eventuale Bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    f. nomina, se non ha già provveduto l’Assemblea dei Soci; il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e può attribuire altri incarichi;
    f. decide sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    g. redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    h. decide, se non vi ha provveduto l’Assemblea dei Soci, l’eventuale quota associativa annuale,determinandone l’ammontare;
    i. delibera la convocazione dell’Assemblea;
    j. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    k. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    l. cura la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    m. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    n. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
    o adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
    o. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    s. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
    t. propone all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione
    u. istituisce eventuali sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca
    Art. 18 – Il Presidente
    18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
    1) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
    2) sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;
    3) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione e a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
    4) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
    5) convoca l’Assemblea dei Soci;
    6) coordina direttamente o per delega, le attività degli Organi Periferici e ha la facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle sue riunioni;
    7) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale;
    8) può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;
    9) è componente di diritto dell’Ufficio di Presidenza della Rete dei Sindaci.
    18.2 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.
    18.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
    18.4 Qualora l’assenza o l’impedimento del Presidente durasse oltre quattro mesi, il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte dell’Organo Esecutivo ed in questo caso il Vice Presidente e tenuto a convocare, entro i tre mesi successivi, il Consiglio Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente.
    18.5 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione utile.
    Art. 19 – Il Segretario e il Tesoriere
    19.1 Il Segretario è nominato e revocato dal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri.
    19.2 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
    A) Al Segretario compete:
    a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
    b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
    c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro dei volontari;
    d) raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comuni della Rete dei Sindaci.
    B) Al Tesoriere spetta il compito di:
    a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
    b) predisporre il Bilancio dell’Associazione;
    c) provvedere alla gestione economica e finanziaria di Europassione per l’Italia in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sotto la responsabilità del Presidente;
    d) compilare il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Presidente Nazionale per la conseguente approvazione;
    e) predisporre il documento di programmazione economica per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
    f) provvedere alla riscossione delle quote associative annuali.
    Art. 20 – Gli Organi Periferici
    Gli Organi Periferici sono istituiti per meglio raccordarsi con il territorio, raccoglierne le istanze e promuovere iniziative condivise finalizzate a raggiungere gli scopi sociali di Europassione per l’Italia.
    Art. 21 – Organi di controllo
    21.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico o composto da tre membri.
    21.2 Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito: dura in carica 4 anni e può essere rinominato e nel caso di organo non monocratico, l’Organo stesso nomina il Presidente.
    21.3 L’Organo di controllo:
    a) vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    Art 22 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
    22.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
    22.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
    22.3 Non possono essere eletti Revisori Contabili i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
    22.4 Nel caso in cui il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
    22.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato.
    22.6 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
    Art. 23 – Libri Sociali
    1.1
    L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, i seguenti libri:
  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
    23.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
    TITOLO IV
    ORGANISMI AUSILIARI
    Art. 24 – Commissioni
    24.1 Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale che definisce il numero e la durata.
    24.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive di supporto ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale. Delle Commissioni possono far parte i Soci delle singole Associazioni, persone esterne a Europassione per l’Italia portatrici di specifiche competenze. La Commissione è presieduta da un Consigliere Nazionale.
    Art. 25 – Qualifiche Onorarie
    25.1 Agli ex Presidenti Nazionali di Europassione per l’Italia e in via eccezionale altri componenti di Europassione per l’Italia che hanno rivestito cariche Nazionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Associazioni aderenti, il Consiglio Nazionale, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario di Europassione per l’Italia.
    25.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
    25.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
    25.4 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario di Europassione per l’Italia non è compatibile con qualsiasi carica elettiva della stessa a livello nazionale.
    25.5 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario di Europassione per l’Italia il Consiglio Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza.
    TITOLO V
    NORME GENERALI
    Art. 26 – Scioglimento o estinzione
    26.1 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
    26.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad alte Associazioni o Enti operanti in analogo settore.
    Art. 27 – Regolamenti
    27.1 Il Regolamento Nazionale di Europassione per l’Italia è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e contiene le norme relative al funzionamento di Europassione per l’Italia.
    27.2 Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, e deliberate dall’Assemblea o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri.
    Art. 28 – Disposizioni Finali
    Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme del Codice civile, della normativa nazionale e regionale in materia.
    Art. 29 – Disposizioni Transitorie
    29.1 Il presente Statuto e Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione.
    29.2 Gli attuali Organi Nazionali concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza
    naturale.